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D.Lvo 29/12/2003 n. 387

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine: specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità; consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconosci- D.L.VO 29-12-2003 N. 387 – Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica. mento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'art. 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'art. 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo ».

 

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